IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per la difesa e
per la grazia e giustizia;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
                               Art. 1.

 Al Corpo forestale dello Stato sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;
    b)  sistemazioni  idraulico-forestali  ed  idraulico  agrarie dei
bacini  montani e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di
bonifica;
    c) incoraggiamenti alla selvicoltura ed alla alpicoltura;
    d) tutela tecnica ed economica dei boschi;
    e)  tutela  tecnica  ed  economica  dei  beni silvo-pastorali dei
comuni  e  degli  enti pubblici f) tutela e miglioramento dei pascoli
montani;
    g) polizia forestale;
    h) addestramento del personale forestale;
    i) ricerche e applicazioni sperimentali forestali;
    l) statistica e catasto forestale;
    m)  sorveglianza  sulla  pesca nelle acque interne, sulla caccia,
sui tratturi e sulle trazzere;
    n) propaganda forestale;
    o)  gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed
ampliamento del demanio forestale dello Stato;
    p)  quant'altro  sia richiesto per la difesa e l'incremento delle
foreste e, in genere, dell'economia montana.